Regolamento professione

Regolamento per la professione di Perito industriale.

 

(R.D.L. 11 febbraio 1929, N. 275, (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1929. n. 65).

 

Regio Decreto Il febbraio 1929, n. 275 - Regolamento per la professione del Perito industriale, integrato e coordinato con il D.L. Lt. 23 novembre 1944, n. 382, con leggi 25 aprile 1938, n. 897, e 3 agosto 1949, n. 536, e con altre disposizioni legislative in forma di Testo Unico (*)

 

Art.1

Il titolo di Perito industriale spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di Perito industriale in un Regio istituto industriale del Regno (ex Regno istituto di terzo grado), oppure nelle sezioni d'istituto industriale presso le Regie scuole industriali o nelle ex sezioni industriali di Regi istituti tecnici, ovvero in altri istituti, i cui diplomi, in quest'ultimo caso del Ministero competente, siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole predette.

 

Art.2

Presso ogni locale Collegio dei Periti industriali legalmente riconosciuto è costituito l'albo dei Periti industriali in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del Collegio medesimo. Per ogni iscritto sarà indicato, nell’albo, per quali rami di attività professionale l’iscrizione ha luogo.

 

Art.3

La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate a termini dell'articolo 12 del R. Decreto 1 luglio 1926, n. 1130, al Consiglio del Collegio. Il Consiglio è composto da cinque membri, se il numero degli iscritti all’albo non supera i 200 e da sette membri se supera i 200.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un segretario e un tesoriere, decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

Art.4

I Periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti all’albo Professionale (art.2229 Cod. Civ.).

 

Per essere iscritti all’albo dei Periti industriali è necessario

  • essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
  • godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;
  • aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'articolo 1.

Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti nell’albo professionale e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari. In nessun caso possono essere iscritti nell’albo e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

 

Art.5

La domanda per l'iscrizione è diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti.

1) atto di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato generale del Casellario Giudiziale in data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4) certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia;

5) diploma rilasciato da uno degli Istituti di istruzione indicati nell'art.1.

 

Art.6

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo, ma e' consentito il trasferimento da un albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione dell'iscrizione precedente.

 

Art.7

Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell’albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell’albo. I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell’albo; ma sono soggetti alla disciplina del Consiglio del Collegio soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso l'iscrizione nell’albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

 

Art.8

L'albo stampato a cura del Consiglio del Collegio deve essere comunicato alle cancellerie della Corte di Appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle Camere di Commercio Industria e Agricoltura della circoscrizione medesima e alla segreteria del Consiglio nazionale, di cui all'art.15.

Agli uffici a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall’albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

 

Art.9

Il Consiglio del Collegio rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

 

Art.10

La cancellazione dall’albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Consiglio del Collegio su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi:

 

  1. a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
  2. b) di trasferimento dell'iscritto in un altro albo.

 

Art.11

Le pene disciplinari, che il Consiglio del Collegio può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione sono:

 

  • l'avvenimento;
  • la censura;
  • la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
  • la cancellazione dall’albo.

 

L'avvenimento è dato con lettera raccomandata firmata del presidente del Consiglio del Collegio.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

 

Art.12

L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio del Collegio su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazioni del Consiglio del Collegio, ad iniziativa di uno o più membri. Il presidente del Consiglio del Collegio, verifica sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di aver inteso l'incolpato, riferisce al Consiglio del Collegio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

Nel giorno fissato il Consiglio del Collegio, sentiti rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa né giustifichi un legittimo impedimento, si proceda in sua assenza.

 

Art.13

Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio del Collegio, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall’albo o pronuncia la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall’albo.

 

Art.14

Colui che è stato cancellato dall’albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito a condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando sia ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata dal comma precedente, l'iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dell'albo. Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

 

Art.15

Le decisioni del Consiglio del Collegio, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall’albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell’art. 11 comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi elencati. Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore della Repubblica, al Consiglio nazionale dei Periti industriali costituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia e formato da 11 componenti eletti dai Consigli dei Collegi.

Contro le decisioni del Consiglio nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

 

Art.16

Spettano ai Periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, grafico, elettromeccanico, radiotecnico, aeronautico, edile, tessile, chimico, navale, ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti.

Possono inoltre essere adempiute:

  1. a) dai Periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;
  2. b) dai Periti Edili anche la progettazione e direzione di medesime costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;
  3. c) dai Periti Navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguiranno l’iscrizione nell’albo dei Periti;
  4. d) dal Periti Meccanici, Elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo della costruzione di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.

 

Art.17

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di Perito industriale e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni.

 

Art.18

Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione di Perito industriale possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell’albo dei Periti industriali, salvo il disposto dell'art. 7.

Peraltro, le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell’albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell’albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.

 

Art.19

Spetta al Consiglio del Collegio:

  1. a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di Perito industriale e l'esercizio abusivo della Professione, presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore della Repubblica;
  2. b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale.

Questa deve essere approvata dal Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro per la Pubblica Istruzione;

  1. c) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi ad ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. Esso cura altresì la ripartizione e l'esazione del contributo, che il Consiglio nazionale, costituito nel modo indicato nell'art.15, stabilirà per le spese del suo finanziamento, giusta l'art.14. Contro i morosi è prevista, non la cancellazione dall’albo, ma la sospensione dell'esercizio professionale fino a quando essi non avranno regolarizzato la loro posizione.

 

Art.20

I Consigli dei Collegi, sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la Grazia e Giustizia, il quale la esercita direttamente, ovvero tramite i Procuratori generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica.

Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'albo, e, in generale, l'esercizio della professione.

Il Ministro per la Grazia e la Giustizia, può inoltre, con suo decreto, sciogliere il Consiglio, ove questo, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Consiglio sono affidate a un Commissario straordinario, fino a quando non si sia provveduto alla nomina di un nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro 90 giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all’albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette. Le disposizioni del precedente comma circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

 

Art.21 (*)

Coloro i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di Perito industriale e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa possono ottenere l'iscrizione. A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al Ministero della Pubblica Istruzione, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'erario dello Stato della somma di L.300. Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione nominata dal Ministro per la Pubblica Istruzione e composta da cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti.

La Commissione, qualora decida favorevolmente, indica il ramo dell'attività professionale per cui può essere concessa l'iscrizione e trasmette la domanda al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell’albo; in caso contrario il Comitato respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso alla Commissione centrale in conformità all'art. 15. Il Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto con quello per la Giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo.

 

Art.22

Il presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, o un giudice, da lui delegato, provvede alla prima formazione dell'albo dei Periti industriali in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella Cancelleria del Tribunale entro il termine di sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Formato l'albo, il Ministero per la Grazia e Giustizia, stabilirà con suo decreto, la data da cui cominceranno a funzionare i Collegi menzionati, nell'art.3.

Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al presidente del Tribunale. Egli o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate. e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall’albo in caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione. Contro le decisioni adottate del presidente del Tribunale a norma del presente articolo, è dato ricordo al Consiglio nazionale, in conformità dell'art.15.

 

Art.23 (*)

Gli Albi dei Periti industriali dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920 n. 1322 e 19 dicembre 1920, n.1778, e del R. decreto - legge 22 febbraio 1924.n. 211, comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel quale saranno iscritti i tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austroungarica, erano denominati "maurermeistern".

A detti tecnici spetta il titolo di Perito Edile e la facoltà di progettare e dirigere costruzioni, secondo le norme della legislazione della cessata monarchia austroungarica, che regolavano le attribuzioni dei tecnici stessi nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati, entrarono in vigore le leggi 26 settembre 1920, n.1322, e 19 dicembre 1920, n.1778, e il R. decreto - legge 22 febbraio 1924, n. 211 senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative.

Per ottenere l’iscrizione nell'elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda, con i relativi documenti, al presidente del Tribunale. Questi decide sulla domanda, accordando o negando la iscrizione nell’albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso alla Commissione centrale, in conformità all'art. 15.

 

Dato a Roma, addì 11febbraio 1929

 

(*) Questo articolo aveva carattere transitorio ed ha esaurito la sua efficacia per cui non è più applicabile (Testo integrale).