Ente di Previdenza Periti Industriali
EPPI Ente di Previdenza dei Periti industriali
Art.1
NATURA GIURIDICA dell’EPPI
L’Ente di previdenza per gli esercenti l'attività professionale di Perito industriale è istituito come fondazione di diritto privato (ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).
Esso assume la denominazione di Ente di Previdenza dei Periti industriali (in sigla EPPI), che ha sede in Roma.
La "Fondazione", che ha una sua personalità giuridica, è costituita da un complesso di beni destinati a perseguire lo scopo previdenziale a favore degli iscritti.
L’Ente fondante è il Consiglio nazionale dei Periti industriali.
Art.2
SCOPI DELL'ENTE
L'EPPI attua la tutela previdenziale a favore dei Periti industriali iscritti, dei loro familiari e dei superstiti.
Esso concorre anche alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, secondo le vigenti norme di legge (D. Lgs.124/93).
Nei limiti delle disponibilità di bilancio l’EPPI può provvedere a forme di assistenza facoltativa ed attuare altresì trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi mediante apposite gestioni autonome.
L'EPPI non ha fin di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici.
ORGANI DELL'ENTE
Sono organi dell’EPPI:
· il Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.);
· il Consiglio d'Amministrazione (C.d.A.);
· il presidente;
· il Collegio dei Sindaci.
I.II Consiglio di Indirizzo Generale
Costituisce la rappresentanza diretta degli Iscritti all'EPPI.
Rientrano tra i suoi compiti principali:
· la nomina del Consiglio di Amministrazione;
· la definizione delle direttive e degli obiettivi generali dell'Ente;
· la definizione dei criteri della sua gestione finanziaria;
· la delibera delle eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento;
· la delibera di modifiche al Regolamento elettorale;
· l'approvazione dei bilanci consuntivi, preventivi ed attuariali predisposti dal C.d.A.
Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente, o frazione di mille (per ciascun collegio elettorale) e dura in carica tre anni.
L'elezione dei suoi membri avviene su base territoriale, in 5 Collegi elettorali;
Collegio n. 1 (Nord – Est): Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia;
Collegio n. 2 (Nord - Ovest): Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia;
Collegio n. 3 (Centro): Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio;
Collegio n. 4 (Sud): Campania, Puglia. Basilicata, Calabria:
Collegio n. 5 (Isole): Sardegna e Sicilia.
Ciascun iscritto all'EPPI può votare unicamente nel proprio Collegio provinciale di appartenenza, per un numero di candidati non superiore agli eleggibili del Collegio elettorale nel quale il Collegio stesso è incluso.
Non è ammesso il voto per delega, mentre è possibile il voto per corrispondenza.
Se eletti, non più di un terzo dei componenti del CIG sono nominati tra gli iscritti EPPI che svolgono contemporaneamente la libera professione ed attività di lavoro dipendente.
Tutti gli iscritti all'EPPI possono essere candidati, purché in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.
L'Art.12 dello Statuto stabilisce quali devono essere i requisiti di onorabilità e professionalità.
Onorabilità:
· non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni,
· non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi delle leggi vigenti;
· non aver subito, negli ultimi 5 anni, la sospensione dell'albo professionale;
· non essere inadempiente verso l'EPPI.
Professionalità:
Il requisito si intende soddisfatto per l'iscritto che abbia conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali. consiliari od amministrative per un periodo non inferiore a tre anni presso il C.N.PI., presso un Collegio provinciale o presso altre istituzioni pubbliche e private di significative dimensioni.
II.II Consiglio di Amministrazione
Il C.d.A. è dotato di tutti i poteri necessari per la gestione dell'Ente che dovrà svolgersi in coerenza con le indicazioni del Consiglio d'indirizzo.
Il C.d.A. è composto da 5 membri, scelti dal C.I.G. tra una rosa di 8 candidati eletti su base nazionale.
Di tale rosa fanno parte:
a) i primi 3 eletti che abbiano raccolto il maggior numero di voti in senso assoluto;
b) il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti in ognuno dei 5 Collegi elettorali, dopo i tre preselezionati di cui alla lettera a).
Sempreché risultino compresi nella rosa dei candidati, non meno di 1 e non più di 2 componenti del C.d.A. sono scelti tra gli iscritti EPPI che svolgono la libera professione contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente.
La carica di componente del Collegio di Amministrazione è incompatibile con quelle di componente del Consiglio di Indirizzo, di componente del Collegio dei Sindaci, e di componente del C.N.P.I. La carica di componente del C.d.A. è preclusa a coloro che svolgono funzioni di Amministrazione presso altri Enti di previdenza.
Il C.d.A. resta in carica tre anni. Ciascun consigliere può essere nominato per non più di 3 mandati consecutivi.
III.II presidente dell'Ente
I presidente è eletto dai C.d.A., tra i propri componenti, nella sua seduta di insediamento.
Egli convoca e presiede il C.d.A.
Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'EPPI.
IV. Il Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente in osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
Il Collegio dei Sindaci è formato da 5 componenti effettivi e 5 supplenti. così nominati:
· 1 effettivo ed 1 supplente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
· 1 effettivo ed 1 supplente dal Ministero del Tesoro;
· 2 effettivi e 2 supplenti sono scelti dal Consiglio di indirizzo generale tra gli iscritti all’albo dei Revisori Contabili;
· 1 effettivo ed i supplente sono scelti dal Consiglio di indirizzo generale tra gli iscritti all'EPPI, con esclusione dei propri componenti e dei componenti del C.d.A.
Il Collegio dei Sindaci, che è presieduto dal membro effettivo nominato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dura in carica tre anni.
V. Obblighi dei Collegi Provinciali
Lo Statuto pone a carico dei Collegi Provinciali dei Periti industriali i seguenti obblighi:
a) devono assolvere le mansioni demandate dall'EPPI per lo svolgimento delle assemblee per l'elezione degli Organi dell'Ente;
b) devono trasmettere all'EPPI gli elenchi dei nominativi degli iscritti, corredati dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale;
c) devono comunicare all'EPPI, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le variazioni intervenute tra gli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente;
d) devono adottare, su richiesta dell'EPPI, i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti inadempienti, fino alla cancellazione dall’albo;
e) devono svolgere tutte le altre funzioni demandate dall'EPPI ai Collegi Provinciali.
CHI DEVE ISCRIVERSI all’EPPI
L’iscrizione all'EPPI è obbligatoria per tutti i Periti industriali “iscritti agli Albi dei Collegi provinciali, che esercitano attività autonoma di libera professione, in forma singola od associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e di qualsiasi altro tipo le cui prestazioni richiedono l'iscrizione all’albo professionale, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente”.
L’obbligatorietà si ha quando un Perito industriale iscritto all’albo:
· svolge attività di libero professionista a tempo pieno in forma singola;
· è dipendente o pensionato di età inferiore a 65 anni, o in qualsiasi altra condizione, che contemporaneamente svolge attività di libero professionista a tempo parziale in forma singola;
· svolge attività di libero professionista a tempo pieno in forma associata;
· è dipendente, pensionato o in qualsiasi altra condizione che contemporaneamente svolge attività di libero professionista a tempo parziale in forma associata;
· svolge attività specifica della professione di Perito industriale sotto forma di collaborazione continuata e continuativa, a tempo pieno o parziale, in forma singola o associata;
· è dipendente, pensionato o in qualsiasi altra condizione che svolge, anche saltuariamente, l'attività specifica del Perito industriale.
Inoltre, vi è l'obbligo di iscrizione anche per:
· il Perito industriale iscritto all’albo, titolare e socio di Ditta artigiana o di Impresa, che nell'ambito della attività artigianale o imprenditoriale, svolga anche attività professionale specifica del Perito industriale.
Questi deve provvedere:
a) alla separazione dei due tipi di reddito: quello artigianale o industriale (es. installazione di impianti) da quello professionale (es. progettazione di impianti);
b) all'emissione di regolari fatture per prestazioni professionali o alla stessa ditta della quale è titolare o socio o direttamente a terzi;
c) all’iscrizione all’EPPI e versare il contributo soggettivo ed integrativo sul reddito e sul volume di affari relativi alla attività professionale.
· Il Perito industriale iscritto all’albo, che sia amministratore di società e che svolga anche attività professionale specifica del Perito industriale (es. consulenze di natura tecnica o progettazione).
Questi deve provvedere:
a) a separare il reddito professionale dagli altri tipi di reddito emettendo fatture per prestazione professionale o alla stessa società che amministra o direttamente a terzi;
b) ad iscriversi aII’EPPI e versare il contributo soggettivo ed integrativo sul reddito e sul volume d'affari relativi alla attività professionale di Perito industriale.
· Il Perito industriale iscritto all’albo che inizi l'attività professionale dopo il compimento del 65° anno.
Questi deve provvedere:
a) ad iscriversi all'EPPI;
b) a versare obbligatoriamente il contributo integrativo sul volume di affari relativo all'attività professionale.
COME ISCRIVERSI
Gli iscritti agli Albi dei Periti industriali, produttori di reddito professionale autonomo per i quali sussista l'obbligo di iscrizione all'EPPI, dovranno, entro il termine di 60 giorni dalla nascita di tale obbligo, compilare e consegnare alla segreteria del proprio Collegio provinciale o direttamente all’EPPI i seguenti documenti:
· Domanda dl iscrizione, compilando il modello EPPI 01;
· Oltre ai dati anagrafici ed al domicilio fiscale, dovrà essere indicata la condizione professionale dell'iscritto e la sua eventuale iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
· Certificato di iscrizione all’albo, rilasciato dal Collegio provinciale di appartenenza;
· Dichiarazione sostitutiva dell'anno di notorietà, compilando il modello EPPI 02, attestante i dati personali la residenza, il codice fiscale, l'eventuale partita IVA e i dati di iscrizione all’albo.
La firma potrà essere autenticata, ai sensi delle vigenti norme in materia, anche dal Collegio provinciale di appartenenza:
· Comunicazione obbligatoria, compilando il modello EPPI 03, relativa al reddito netto professionale ed al volume d'affari conseguiti dall'iscritto nell'anno solare precedente. Nel caso di redditi prodotti in forma associata dovranno essere indicate le percentuali di ragione dell'iscritto. Sul modello dovranno essere auto calcolati gli importi del contributo soggettivo ed integrativo da versare. La comunicazione obbligatoria dovrà essere presentata ogni anno, entro la data prescritta per la dichiarazione dei redditi, anche in caso di redditi nulli a negativi.
CHI PUO’ ISCRIVERSI
L’iscrizione all'EPPI è facoltativa per i Periti industriali già iscritti in altri albi professionali dotati di proprio Ente di previdenza obbligatorio.
In tal caso potranno esercitare attività professionale, come Perito industriale, senza doversi necessariamente iscrivere all'EPPI.
Gli stessi dovranno compilare il modello EPPI 05 attestante l’opzione esercitata e indicando la denominazione dell'Ente di previdenza di appartenenza ed il proprio numero di iscrizione a tale Ente.
CHI NON PUO’ ISCRIVERSI
L’iscrizione all'EPPI non è ammessa per i Periti industriali che, pur iscritti agli Albi dei Collegi provinciali, "non possiedono redditi da attività autonoma di libera professione, in forma singola o associata, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa e di qualsiasi altro tipo le cui prestazioni richiedono l'iscrizione all’albo professionale, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente”.
Gli stessi dovranno attestare di non produrre redditi professionali compilando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al modello EPPI 04, nelle forme previste dalla legge.
Il Perito industriale dipendente, pensionato, imprenditore od altro, che non produce redditi derivanti da attività autonoma di libera professione può comunque mantenere l'iscrizione all’albo.
La dichiarazione EPPI 04 viene compilata una sola volta ed è valida fino a che non insorga l'obbligo di iscrizione all'EPPI, qualora il Perito industriale divenga produttore di reddito professionale autonomo. In tal caso dovrà essere presentata domanda di iscrizione all'EPPI, con i modelli EPPI 01, EPPI 02 ed EPPI 03, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività autonoma.
CONTRIBUTI
Sono di tre tipi:
· soggettivo
· integrativo
· di maternità
I. Contributo soggettivo
È dovuto da tutti gli iscritti EPPI fino al compimento del 65° anno d'età, è pari al 10% del reddito professionale annuo netto ed è interamente deducibile, ai fini delle imposte dirette, dal reddito complessivo relativo all'anno in cui è stato versato.
Il reddito professionale netto massimo, sul quale calcolare il contributo soggettivo, per l'anno 1996 era di L.132.000.000 (detto importo va adeguato annualmente secondo l'indice STAT). Il reddito professionale netto che superi questo importo massimo non concorre al calcolo del contributo soggettivo.
Il contributo soggettivo minimo dovuto è di L. 1.500.000: deve essere comunque versato all'EPPI anche dall'iscritto con reddito professionale netto inferiore a tale limite o con reddito negativo.
L’obbligo del pagamento decorre dal 1° gennaio 1996 (CM. 10 febbraio 1996 n. 103).
L'iscritto che non abbia ancora compiuto il 28° anno d'età può chiedere la riduzione al 50% (pari a L.750.000 per il 1996) del contributo soggettivo minimo, per i primi due anni di iscrizione. Gli iscritti che si siano avvalsi di tale facoltà potranno successivamente integrare i contributi soggettivi versati in misura ridotta.
L’iscritto all'EPPI che nel corso dell'anno non esegue prestazioni professionali, ha la possibilità di non effettuare alcun versamento, pur rimanendo iscritto all'EPPI (dovrà tuttavia, a questo fine, presentare per l'anno medesimo lo specifico modello EPPI 04).
Al compimento del 65° anno d'età gli iscritti che ancora svolgono attività professionale possono cessare il versamento del contributo soggettivo, pur continuando l'attività professionale. Gli stessi possono comunque optare per la prosecuzione di tale versamento fino al compimento del 75° anno d'età.
II. Contributo integrativo
Si calcola applicando una maggiorazione, di fatto a carico dei committenti, del 2% ai singoli corrispettivi lordi evidenziati sulle parcelle emesse: è dovuto da tutti gli iscritti EPPI, in quanto svolgano attività professionale autonoma, indipendentemente dalla loro età anagrafica, ed è destinato a sostenere le spese di gestione dell'Ente ed a costituire il fondo di riserva.
Non ha un limite massimo, mentre il contributo integrativo minimo dovuto è pari a L. 210.000. (riferito, cioè, ad un volume d'affari non inferiore a 7 volte il contributo soggettivo obbligatorio minimo).
Il contributo integrativo del 2% non si applica su fatture o ricevute emesse tra iscritti all’EPPI nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario.
La maggiorazione del 2% è soggetta ad I.V.A. Su di essa non si applica la ritenuta d'acconto.
Il contributo integrativo non è deducibile ai fini fiscali.
III. Contributo di maternità
È fissato in L.10.000 per iscritto ed è destinato ad alimentare il fondo indennità di maternità.
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
I Contributo soggettivo
Dovrà essere corrisposto in due rate:
· l'acconto, pari al 80% del contributo dovuto per l'anno precedente, da versare entro il 30 novembre dell'anno in corso;
· il saldo entro il 31 maggio dell’anno seguente.
In caso di prima iscrizione, entro il 30 novembre dovrà essere versato un importo pari al 60% del contributo minimo (cioè L.900.000).
II. Contributo integrativo
Anch'esso in due rate:
· l'acconto, pari al 50% del contributo complessivo dovuto per l'anno precedente. da versare entro il 30 novembre dell'anno in corso;
· il saldo entro il 31 maggio dell'anno seguente.
In caso di prima iscrizione, entro il 30 novembre dovrà essere versato un importo pari al 60% del contributo minimo (cioè L.126.000).
III. Contributo di maternità
Si versa contestualmente secondo i tempi e le modalità del contributo integrativo.
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
I. Pensioni di vecchiaia
La pensione di vecchiaia, calcolata con le regole del sistema contributivo, sarà corrisposta all'iscritto in presenza dei seguenti requisiti:
· 65 anni di età (oppure almeno 57 anni ed una anzianità contributiva di almeno 40 anni);
· almeno 5 annualità contributive versate.
La pensione di vecchiaia si calcola con riferimento al montante contributivo maturato ed al coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto.
L’iscritto, in possesso dei requisiti di cui sopra, potrà chiedere la corresponsione della pensione dallo stesso maturata, pur continuando la propria attività professionale. In questo caso il libero professionista continuerà il versamento sia del contributo soggettivo che del contributo integrativo. I contributi soggettivi versati dopo il collocamento in pensione daranno titolo ad un supplemento della stessa, riliquidabile con cadenza biennale.
II. Pensione di inabilità
Spetta all'iscritto divenuto inabile in modo permanente e totale, successivamente all'iscrizione all'EPPI, a causa di malattia od infortunio, se:
· è iscritto all'EPPI da almeno 5 anni:
· ha versato almeno 5 annualità di contribuzione soggettiva, delle quali almeno 3 nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda di pensione per inabilità;
· risulta cancellato dall’albo professionale, avendo cessato ogni attività relativa.
Quando l'inabilità sia stata causata da infortunio, si prescinde dai requisiti temporali di cui sopra.
La pensione di inabilità si calcola con te stesse regole della pensione di vecchiaia: con riferimento al montante contributivo maturato ed al coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto o ai 57 anni, nel caso in cui l'età del medesimo, all'anno di attribuzione della pensione, sia ad essa inferiore.
Qualora la pensione annua maturata dall'iscritto non raggiunga l'importo dell'assegno sociale in vigore nell’anno, lo stesso, se non è beneficiario di altro trattamento pensionistico obbligatorio, potrà conseguire una provvidenza integrativa fino alla concorrenza di tale importo.
III. Pensione di invalidità
La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità di esercizio della professione si sia ridotta in modo permanente a meno di 1/3, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti dopo l'iscrizione all'EPPI, o per successivo aggravamento di malattia preesistente, purché:
· sia iscritto all'EPPI da almeno 5 anni;
· abbia versato almeno 5 annualità di contribuzione soggettiva, delle quali almeno 3 nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda di pensione per invalidità.
Quando l'invalidità sia stata causata da infortunio, si prescinde dai requisiti temporali di cui sopra.
La pensione di invalidità si calcola con le medesime regole della pensione di vecchiaia, con riferimento al montante contributivo maturato ed al coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto o ai 57 anni, nel caso in cui l'età dell'iscritto, all'atto di attribuzione della pensione, sia ad essa inferiore.
La pensione di invalidità è pari al 70% di quella risultante dal calcolo di cui sopra.
Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l'attività professionale, al momento della maturazione della pensione di vecchiaia, potrà chiedere la liquidazione integrale di quest'ultima che andrà a sostituire quella di invalidità fino ad allora percepita.
Qualora la pensione annua maturata dall'iscritto non raggiunga un importo pari al 70% dell'assegno sociale, l'iscritto, se non risulterà beneficiario di altro trattamento pensionistico obbligatorio, potrà conseguire una provvidenza integrativa fino alla concorrenza di tale importo.
IV Pensione di reversibilità e indiretta
In caso di decesso dell'iscritto, le pensioni di vecchiaia, inabilità ed invalidità sono reversibili ai superstiti, secondo le modalità di legge:
· al coniuge nella misura del 60%;
· al figlio unico, minorenne o inabile, nella misura del 70%;
· per ciascun figlio a carico, minorenne o inabile, in aggiunta alla percentuale del coniuge nella misura del 20%;
· a ciascuno dei figli, se manca il coniuge, nella misura del 40%;
· a ciascuno dei genitori, a totale carico dell'iscritto prima della sua morte, nella misura del 15%;
· in mancanza di genitori, a fratelli o sorelle a carico totale dell'iscritto prima del decesso, nella misura ciascuno del 15%.
La somma delle quote di reversibilità non potrà comunque superare il 100% della pensione che sarebbe stata percepita dall'iscritto.
V. Indennità di maternità
Alle iscritte è corrisposta un'indennità di maternità per l'astensione dalla attività durante i periodi di gravidanza e puerperio relativamente ai due mesi antecedenti alla data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla data effettiva del parto (Legge 11/12/1990, n. 379).
L'indennità corrisposta è pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale denunciato all'Ente dall'iscritto nel secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda.
In questa prima fase di avvio dell'EPPI, avranno diritto all'indennità le iscritte che si sono trovate in condizione di maternità a partire dall’01-01-1996.
In assenza del reddito del secondo anno precedente al parto, si assumerà come riferimento il reddito dichiarato nel 1996.
RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI
È prevista la restituzione del montante contributivo individuale, maturato sino alla data della domanda di restituzione, in presenza di tutti i seguenti requisiti:
· ha compiuto il 65° anno d'età;