PROFESSIONISTI ANTINCENDIO - PC

Aggiornamento per professionisti antincendio

Normativa di riferimento: DM 05.08.2011

I professionisti antincendio conseguono l’abilitazione a seguito di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi di cui all’art. 4 del DM 05.08.2011.

Per l’iscrizione negli elenchi ministeriali il professionista deve fare richiesta al proprio Ordine di appartenenza.

Dopo la partecipazione a ciascun corso/seminario di aggiornamento il professionista trasmette al proprio Ordine di appartenenza il relativo attestato di frequenza, rilasciato dal soggetto organizzatore.

Allo stesso modo il soggetto organizzatore comunica la frequenza dei professionisti ai relativi Ordini e Collegi di appartenenza.

In questo modo la posizione del professionista viene aggiornata dall’Ordine sul portale dedicato (ANPA – Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio).

Periodo di riferimento per l’aggiornamento:

  • ogni 5 anni dalla data di iscrizione nell’elenco ministeriale
  • in caso di periodo di sospensione per mancato aggiornamento: 5 anni dalla data di conclusione dell’aggiornamento precedente

Soggetti titolati ad erogare i corsi/seminari:

i corsi/seminari devono essere autorizzati preventivamente dalla Direzione Regionale VVF territorialmente competente e possono essere organizzati esclusivamente da:

  • Ordini e Collegi professionali
  • autorità scolastiche o universitarie
  • Dipartimento dei VVF

Tipologia di aggiornamento:

40 ore da conseguire con:

  • corsi, che prevedono un test finale da superare con almeno il 60% della valutazione massima
  • seminari, nella misura massima del 30%, pari a 12 ore del totale

Frequenza richiesta:

Di norma, la frequenza obbligatoria è al 100% del corso/seminario per ottenere le ore di aggiornamento previste (non sono ammesse partecipazioni “parziali”)

Protocollo nr: 16253 - del 06/08/2026 - DCPREV - D.C. per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e s.m.i. Paragrafo G.2.7. Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali. Rettifica (errata corrige) alla nota prot. n. 15002 del 22 luglio 2026, pervenuta dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile — Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica, avente ad oggetto l’applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali ai sensi del paragrafo G.2.7 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. La nota fornisce chiarimenti e indicazioni operative in merito alle condizioni e alle modalità di ricorso a norme e documenti tecnici alternativi rispetto alle soluzioni conformi previste dal Codice di prevenzione incendi.