Norme Consigli Ordini

Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi

e sulle Commissioni Centrali e Professionali

 

(Decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - del 23 dicembre 1944 n. 98)

 

Umberto Di Savoia - Luogotenente Generale del Regno, Principe di Piemonte

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art.4 Decreto Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;

Visti i Regi Decreti Legge 30 ottobre 1943 n. 2/B e

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 29 maggio 1944 n. 141:

Sulla proposta del Ministro segretario per la Grazia e la Giustizia:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

 

 

CAPO I

Del Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali

 

Art.1

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, architetto, chimico, professionista in economia e commercio, attuario, agronomo, ragioniere, geometra, Perito agrario e Perito industriale, sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o Collegio, a termini dell'art.1 del R. Decreto legge 24 gennaio 1924, n. 103. il Consiglio è formato: di cinque componenti se gli iscritti nell’albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento ma non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

 

Art.2

I componenti del Consiglio sono eletti dalla Assemblea degli iscritti nell’albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguali a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'Assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare la Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni.

 

Art.3

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata, almeno in un giornale, per due volte consecutive.

L’avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per la eventuale votazione di ballottaggio. L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

 

Art.4

Nell'Assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo aver terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima. affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.

 

 

Art.5

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata la Assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione dell'albo, e tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il maggiore di età.

 

Art.6

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell’albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

 

Art.7

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio, e propone all'approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il collegio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di Enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo Decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell’albo.

 

Art.8

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all’albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

 

Art.9

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato, si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

 

 

CAPO II

 

Art.10

I Consigli nazionali per le professioni indicati dall'art.1 sono costituiti presso il Ministero di Grazia e. Giustizia, e sono formati di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

Il Consiglio nazionale è formato di un numero di componenti pari a quello dei Consigli, quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

 

Art.11

Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o fazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto per ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art.5 comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministero di Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

 

Art.12

Quando gli iscritti appartengono ad un unico albo con carattere nazionale il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea ed è formato di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disponibilità relative alla elezione del Consiglio.

 

Art.13

I Consigli devono essere convocati per le elezioni, nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio nazionale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e del Consiglio nazionale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione, si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti del Consiglio nazionale restano in carica cinque anni.

 

Art.14

I componenti del Consiglio nazionale eleggono nel proprio seno il presidente, il Vice presidente ed il segretario. I Consigli predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richieste dal Ministero per la Grazia e Giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli scritti nell’albo per le spese del proprio funzionamento.

 

 

CAPO III

Disposizioni comuni

 

Art.15

I componenti del Consiglio o del Consiglio nazionale devono essere iscritti nell’albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o del nuovo Consiglio nazionale rimane in carica il Consiglio o il Consiglio nazionale uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive.

Quelle riguardanti il Consiglio nazionale si svolgono nei consigli che non hanno alcun componente nel Consiglio nazionale stesso.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o del Consiglio nazionale.

Art.16

Per la validità delle sedute del Consiglio o del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente o del Vice presidente del Consiglio nazionale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell’albo.

 

Art.17

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art.1, si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e il Consiglio nazionale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

 

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

Art.23

Nella prima attuazione di questo decreto l'Assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio è convocata per ciascun Ordine o Collegio nella città in cui è costituito l'albo, per la quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva.

Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'Amministrazione del Governo Italiano, l'Assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori. ed in seconda convocazione per la domenica seguente. La presidenza dell'Assemblea è assunta da una Giunta composta da tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

 

Art.24

Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio nazionale forense, sono esercitate da una Commissione forense straordinaria. nominata dal Ministro per Grazia e Giustizia, e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di Cassazione. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il Vice presidente ed il segretario. Per la validità delle sedute si osserva la disposizione di cui all'art.16 comma primo.

 

Art.25

Fino a quando non saranno elette le Commissioni Centrali:

  1. a) il reclamo di cui all'art.6, è deciso dalla commissione preveduta dall'art.11;
  2. b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, di parere di cui all'art. 8 comma terzo;
  3. c) il ricorso del professionista alla Centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattasi di radiazione dall’albo a seguito di condanna penale.

 

Art.26

Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli Ordini e la Commissione Centrale dei Giornalisti.

 

Art.27

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944.

 

 

UMBERTO Dl SAVOIA

 

 

Bonomi – Tupini