REGISTRO DEGLI ACCESSI

“L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e i documenti che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.” 

Registro degli Accessi:

In conformità alla normativa di riferimento, l’Ordine tiene il “Registro degli accessi”, consistente nell’elenco delle richieste dei 3 accessi (civico, generalizzato, documentale) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.