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REGISTRO DEGLI ACCESSI
“L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e i documenti che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.”
In conformità alla normativa di riferimento, l’Ordine tiene il “Registro degli accessi”, consistente nell’elenco delle richieste dei 3 accessi (civico, generalizzato, documentale) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.